Art. 5.
(Modifica all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252).

      1. Il comma 9 dell'articolo 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è sostituito dal seguente:

      «9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. Le prefetture-uffici territoriali del Governo non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo».